Bella coppia, non vedo l’ora … sto (stanno) procedendo proprio questa settimana con l’installazione del gancio sulla mia E-Tech (ho optato poi per quello Renault RDSO da 13 poli con sconto accessori … vediamo come viene) e sto valutando proprio lo stesso portabici nella versione 3x.
Nell’attesa però ho avuto la “cattiva” idea di andare ad approfondire l’aspetto della targa ripetitrice, giusto per capire la differenza tra il mio amico che l’ha presa tramite la motorizzazione (100€ + andare a comprare lettere e numeri adesivi da applicarsi per conto suo sulla targa che gli è stata consegnata “vergine”) e quella che si trova su Amzn (30€, consegnata a casa, finita con i caratteri stampati in rilievo).
Ho trovato sul sito di Quattroruote un articolo del 13/07/2020 (“BUROCRAZIA, Biciclette: Ecco come si trasportano sull’auto”) da cui si evince per le auto private la normativa italiana non prevede la possibilità di utilizzare una targa ripetitrice neanche se il portabici occulta, anche parzialmente, quella dell’auto.
A norma la targa ripetitrice risulterebbe applicabile unicamente ai carrelli appendice e ai rimorchi (immatricolati prima del 20 febbraio 2013) … in deroga a questo criterio generale l’uso della targa ripetitrice è ammesso solo sugli accessori applicati posteriormente a sbalzo sul gancio dei bus gran turismo e di linea (!!!).
Dunque, pur potendo ottenere facilmente dalla motorizzazione civile una placca di questo tipo (se la chiedi loro te la rilasciano a fronte della risultanza dal libretto che il veicolo sia dotato di gancio traino, ma non sono tenuti a verificare la proprietà o la disponibilità di un carrello … nè evidentemente a informarti in merito) non è consentito applicarla al portabici (né, tantomeno, si può ricorrere a una autocostruita … o comprata su Amzn mi viene da aggiungere).
Secondo il codice …. se l’accessorio è applicabile al gancio traino e ed è dotato di portatarga illuminato, si può applicare su di esso la targa posteriore dell’auto … cioè dovresti srivettare la targa dal portellone ogni volta che usi il portabici (?!?)
Non mancherebbe ovviamente l’aspetto sanzionatorio: in punta di diritto, l’uso della ripetitrice su un portabici, ancorché non ammesso, non sarebbe specificatamente sanzionato, ma un solerte pubblico ufficiale potrebbe sempre applicare quanto all’articolo 164 del Codice relativo a “carico mal sistemato che maschera la targa”: 87 euro (60,90 con lo sconto) e la perdita di tre punti della patente.
… è possibile? E’ ancora così?